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Roma, 11 giugno 2012
Circolare n. 140/2012
Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare –
Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.79 dell’8.6.2012.
L’INPS ha comunicato
le nuove fasce di reddito valevoli dall’1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ai fini
della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge
n.153/88.
Come è noto, gli
assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il
rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione
delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non
sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 106/2011
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Responsabile di Area |
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Lc/lc |
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INPS
Coordinamento
Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare n. 79 dell’8.6.2012
OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno
2013.
SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2012 sono
rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
La legge n. 153/88 stabilisce che i
livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra
l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati
dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra
l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata pari al 2,7%.
In relazione a quanto sopra, sono
stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2011 –
30 giugno 2012 con il predetto indice.
Si allegano pertanto le tabelle
contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2012 al 30 giugno
2013, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito
avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a favorire l’informazione
dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti
del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il
contenuto della presente circolare.
Nori
Stralcio
tab.11